Nell’immaginario comune, è facile confondere un ambulatorio medico con un ambulatorio chirurgico: o, per meglio dire, si tende quasi a considerarli come lo stesso ambiente. In realtà, questi due ambulatori sono ben diversi e devono sottostare a precise norme igienico-sanitarie. Con l’aiuto di Studio Divento – progettazione sale operatorie, andiamo a vedere quali sono le principali discriminanti di questi due ambienti sanitari.
Ambulatorio medico e chirurgico: le differenze
L’ambulatorio medico, o studio medico, è il luogo in cui svolge la propria attività il professionista abilitato e vede la prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale nei confronti di beni, accessori e strumenti. In linea di principio, lo studio medico non ha bisogno di una specifica autorizzazione, perché al centro del suo funzionamento vi è il professionista, a meno che non vi si performino prestazioni di particolare complessità e che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. La definizione dei requisiti e degli standard è di competenza delle Regioni: ad esempio, solitamente gli studi dove si effettuano solamente visite con diagnostica strumentale non invasiva prevedono solo la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) in forma semplificata, mentre per gli studi che prevedono prestazioni a minore invasività è obbligatoria la presentazione della SCIA ordinaria.
In tutti i casi, tuttavia, negli ambulatori medici non sono eseguibili alcuni tipi di operazioni, come gli interventi chirurgici e tutte quelle procedure diagnostiche o terapeutiche invasive che prevedono forme di anestesia diverse dall’anestesia topica o locale, o che richiedono la presenza di più medici della stessa disciplina, o di diverse discipline, come ad esempio la chirurgia plastica. Inoltre, anche le endoscopie ad accesso chirurgico percutaneo non possono essere performate in uno studio medico, così come gli interventi odontoiatrici che prevedono l’anestesia totale. Sono queste le principali differenze che distinguono un ambulatorio medico da un ambulatorio chirurgico. Di seguito, lo stralcio della normativa che definisce le funzioni di un ambulatorio chirurgico.
“Per attività di Chirurgia Ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici ed anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche, invasive o seminvasive, senza ricovero, in ambulatorio, che non prevedono durante la loro esecuzione la perdita di coscienza o di mobilità di segmenti scheletrici; pertanto devono essere somministrate dosi di anestetico locale tali da consentire all’utente di deambulare al termine dell’atto chirurgico. La chirurgia ambulatoriale non è compatibile con l’uso dell’anestesia loco regionale ad eccezion fatta per l’anestesia tronculare.”
Per essere definito tale, inoltre, un ambulatorio chirurgico deve avere almeno una sala chirurgica di dimensione adeguata, oltre ad una serie di locali di servizio dell’attività chirurgica. Gli ambienti “puliti” devono essere realizzati con pareti, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti a tenuta, senza fessurazioni e con superfici complanari, in modo da favorire le importantissime operazioni di pulizia e sanificazione. L’ambiente deve prevedere un impianto di trattamento aria per i diversi locali e garantire il numero minimo di ricambi aria per ogni ora, che dipendono sia dalla normativa che dal tipo di chirurgia effettuata. Gli impianti elettrici devono essere progettati secondo le norme CEI e deve esserci la disponibilità di gas medicali, nonché di adeguati arredi tecnici ed idonee apparecchiature elettromedicali. In caso di inottemperanza delle norme, il responsabile dell’ambulatorio in cui vengono regolarmente svolte operazioni mette in serio rischio i pazienti e può incorrere in sanzioni.